Art. 3. Compiti della consulta 1. La Consulta svolge i seguenti compiti: a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sui progetti di legge, sugli atti di programmazione regionale dei servizi sociali e sanitari, su modifiche o adeguamenti della normativa e su altri provvedimenti che interessano le attivita' e gli interventi a favore delle persone con disabilita' e delle loro organizzazioni, nonche' del relativo fabbisogno finanziario: b) promuove iniziative di informazione sulle attivita' della Regione e delle associazioni in materia di integrazione sociale, assistenza sanitaria, integrazione scolastica e inserimento lavorativo delle persone con disabilita'; c) promuove indagini conoscitive sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale delle persone con disabilita'. 2. La consulta inoltre: a) favorisce, a livello regionale, la politica delle associazioni relativa a: 1) ricerca delle cause e prevenzione delle forme di handicap psico-fisico-sensoriali; 2) diagnosi precoce e servizi riabilitativi; 3) istruzione scolastica e formazione professionale; 4) inserimento nel mondo del lavoro ed integrazione sociale; 5) servizi sociosanitari territoriali; 6) servizio domiciliare, trasporti, assistenza e sostegno sociale alla famiglia, con particolare riguardo ai casi gravi; b) promuove la piena realizzazione della persona con disabilita' con la conoscenza e la tutela dei suoi diritti; c) promuove, con una campagna di informazione volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, i temi della disabilita' e dell'integrazione sociale e lavorativa; d) favorisce, nel campo dell'edilizia pubblica, e privata e dei pubblici trasporti, la rimozione delle barriere architettoniche; e) promuove una politica assistenziale e previdenziale volta a tutelare il diritto della persona con disabilita' ad ottenere una completa autonomia economico-finanziaria.