Art. 4. Funzionamento e regolamento interno 1. La Consulta ha sede presso la Presidenza della Regione ed e' assistita, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3 e per i compiti di segreteria, da apposito ufficio. 2. Per la sua organizzazione interna la Consulta, entro trenta giorni dalla nomina dei componenti, si dota di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza della regione. 3. La Consulta elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, due vice presidenti. Ogni componente della Consulta esprime il voto limitatamente ad un solo nominativo; sono eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 4. La Consulta e' integrata su richiesta del presidente, dagli assessori regionali competenti per le materie oggetto della convocazione ed eventualmente, su richiesta del presidente, da esperti nelle materie oggetto della convocazione.