Art. 4.
                 Funzionamento e regolamento interno

   1.  La  Consulta  ha sede presso la Presidenza della Regione ed e'
assistita,  per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3 e per
i compiti di segreteria, da apposito ufficio.
   2.  Per  la  sua  organizzazione interna la Consulta, entro trenta
giorni  dalla  nomina  dei componenti, si dota di un regolamento che,
dopo  l'approvazione  a  maggioranza assoluta, deve essere depositato
presso la Presidenza della regione.
   3.  La  Consulta  elegge,  nel suo seno a maggioranza assoluta dei
componenti,  due  vice  presidenti.  Ogni  componente  della Consulta
esprime  il  voto  limitatamente ad un solo nominativo; sono eletti i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
   4.  La  Consulta  e'  integrata su richiesta del presidente, dagli
assessori   regionali   competenti   per  le  materie  oggetto  della
convocazione  ed  eventualmente,  su  richiesta  del  presidente,  da
esperti nelle materie oggetto della convocazione.