Art. 5. Attivita' della Consulta 1. La Consulta si riunisce, su convocazione del presidente o del vice presidente, almeno tre volte l'anno, nonche' quando lo richieda la meta' piu' uno dei suoi componenti. 2. Alla conclusione del suo mandato la Consulta invia alla commissione consiliare competente una relazione sulla attivita' svolta. 3. La consulta dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della consulta successiva. 4. Ai componenti della consulta che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in localita' diversa da quella di residenza, compete il rimborso delle spese di viaggio previsto dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di piu' elevato livello funzionale.