Art. 5.
                      Attivita' della Consulta

   1.  La  Consulta si riunisce, su convocazione del presidente o del
vice  presidente, almeno tre volte l'anno, nonche' quando lo richieda
la meta' piu' uno dei suoi componenti.
   2.  Alla  conclusione  del  suo  mandato  la  Consulta  invia alla
commissione  consiliare  competente  una  relazione  sulla  attivita'
svolta.
   3.  La  consulta  dura  in  carica tre anni ed esercita le proprie
funzioni sino all'insediamento della consulta successiva.
   4. Ai componenti della consulta che, per ragioni attinenti al loro
mandato,  si  recano  in  localita'  diversa  da quella di residenza,
compete  il  rimborso  delle  spese di viaggio previsto dalla vigente
normativa  regionale  per  i  dipendenti  regionali  di  piu' elevato
livello funzionale.