Art. 6. Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilita' 1. E' istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilita', cui hanno diritto di partecipare tutti i rappresentanti legali o loro delegati, delle organizzazioni operanti nel territorio regionale della Sardegna. 2. La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Regione al fine di presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi, atti amministrativi o di programmazione e sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali. 3. Partecipano alla Conferenza regionale le organizzazioni delle persone con disabilita' iscritte nel registro regionale generale di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (disciplina dell'attivita' di volontariato e modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3), le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), gli enti morali o le associazioni di categoria legalmente riconosciute e operanti in Sardegna: a) che organizzano e rappresentano persone con disabilita' o loro familiari; b) che svolgono attivita' da almeno tre anni e abbiano i caratteri della democraticita' e della elettivita' degli organi e dell'assenza di finalita' lucrative. 4. La Conferenza regionale, una volta insediata, elegge al suo interno il presidente, che permane in carica per la durata dei lavori della Conferenza medesima e opera attraverso un regolamento approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si intende acquisito. Il regolamento assicura le modalita' di elezione al fine di garantire rispetto dei criteri di composizione della Consulta regionale di cui all'art. 2. 5. La prima Conferenza e' convocata dal Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.