Art. 6.
Conferenza   regionale   delle   organizzazioni   delle  persone  con
                             disabilita'

   1. E' istituita la Conferenza regionale delle organizzazioni delle
persone  con  disabilita',  cui  hanno diritto di partecipare tutti i
rappresentanti  legali o loro delegati, delle organizzazioni operanti
nel territorio regionale della Sardegna.
   2.  La  Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all'anno
su  convocazione  del  Presidente della Regione al fine di presentare
proposte   e   valutazioni   sui   provvedimenti   legislativi,  atti
amministrativi  o  di programmazione e sugli indirizzi generali delle
politiche sociali regionali.
   3.  Partecipano  alla Conferenza regionale le organizzazioni delle
persone  con  disabilita' iscritte nel registro regionale generale di
cui  alla  legge  regionale   13  settembre  1993,  n. 39 (disciplina
dell'attivita'  di  volontariato  e modifiche alla legge regionale 25
gennaio 1988, n. 4, e alla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3), le
associazioni  di  promozione  sociale  di cui all'art. 12 della legge
regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla
persona),  gli  enti morali o le associazioni di categoria legalmente
riconosciute e operanti in Sardegna:
    a) che organizzano e rappresentano persone con disabilita' o loro
familiari;
    b)  che  svolgono  attivita'  da  almeno  tre  anni  e  abbiano i
caratteri  della  democraticita'  e  della elettivita' degli organi e
dell'assenza di finalita' lucrative.
   4.  La  Conferenza  regionale,  una volta insediata, elegge al suo
interno il presidente, che permane in carica per la durata dei lavori
della Conferenza medesima e opera attraverso un regolamento approvato
dalla   giunta   regionale,   sentito   il  parere  della  competente
commissione  consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i
quali  si  intende acquisito. Il regolamento assicura le modalita' di
elezione  al  fine  di garantire rispetto dei criteri di composizione
della Consulta regionale di cui all'art. 2.
   5.  La  prima Conferenza e' convocata dal Presidente della Regione
entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge.