Art. 2. 1. L'art. 7 della legge regionale n. 8/2005, e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Sanzioni). - 1. Ferma restando la disciplina penale prevista in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette alle seguenti sanzioni: a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonche' quelle infestanti nei terreni incolti, lungo le strade, le autostrade e le ferrovie, non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo; b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi brucia residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti non rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2; c) da euro 600,00 a euro 2.800.00 per chi brucia le stoppie, le erbe dei prati, le erbe palustri nonche' quelle infestanti anche nei terreni incolti, non provvedendo alle operazioni di sicurezza e fasce protettive di cui ai commi 7, 8 e 11 dell'art. 2; d) da euro 100,00 a euro 300,00 per chi brucia la vegetazione di cui al comma 1 dell'art. 2, non rispettando le modalita' di cui al comma 6 dell'art. 2 o non provvedendo ad effettuare la comunicazione al comando dei Vigili urbani. La dimenticanza o la mancata esibizione della comunicazione all'autorita' che effettua il controllo comporta una sanzione da euro 100,00 a euro 300,00; e) da euro 300,00 a euro 1.100.00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie non rispettando le modalita' di cui al comma 9 dell'art. 2; f) da euro 100,00 a euro 600.00 per chi non rispetta le modalita' di cui al comma 11 dell'art. 2; g) da euro 100.00 a euro 600.00 per chi effettua infrazioni alla presente legge non diversamente sanzionate. 2. I1 pagamento delle sanzioni pecuniarie e' effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 12 giugno 2008 IORIO