Art. 2.



   1. L'art. 7 della legge regionale n. 8/2005, e' cosi' sostituito:
   «Art.  7  (Sanzioni).  -  1.  Ferma  restando la disciplina penale
prevista  in materia, le infrazioni alla presente legge sono soggette
alle seguenti sanzioni:
    a)  da  euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi brucia le stoppie, le
erbe  dei  prati,  le  erbe  palustri  nonche'  quelle infestanti nei
terreni  incolti,  lungo  le strade, le autostrade e le ferrovie, non
rispettando i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo;
    b)  da  euro 100,00 a euro 600,00 per chi brucia residui vegetali
provenienti  da  potatura  o  da  decespugliamenti  non rispettando i
termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2;
    c)  da  euro 600,00 a euro 2.800.00 per chi brucia le stoppie, le
erbe  dei prati, le erbe palustri nonche' quelle infestanti anche nei
terreni incolti, non provvedendo alle operazioni di sicurezza e fasce
protettive di cui ai commi 7, 8 e 11 dell'art. 2;
    d)  da euro 100,00 a euro 300,00 per chi brucia la vegetazione di
cui  al  comma  1 dell'art. 2, non rispettando le modalita' di cui al
comma  6 dell'art. 2 o non provvedendo ad effettuare la comunicazione
al comando dei Vigili urbani. La dimenticanza o la mancata esibizione
della  comunicazione all'autorita' che effettua il controllo comporta
una sanzione da euro 100,00 a euro 300,00;
    e)  da euro 300,00 a euro 1.100.00 per chi effettua la bruciatura
delle  stoppie  non  rispettando  le  modalita'  di  cui  al  comma 9
dell'art. 2;
    f) da euro 100,00 a euro 600.00 per chi non rispetta le modalita'
di cui al comma 11 dell'art. 2;
    g)  da euro 100.00 a euro 600.00 per chi effettua infrazioni alla
presente legge non diversamente sanzionate.
   2.  I1  pagamento  delle sanzioni pecuniarie e' effettuato tramite
versamento   sull'apposito  conto  corrente  postale  intestato  alla
Regione Molise - Servizio tesoreria - Campobasso.».
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Molise.
    Campobasso, 12 giugno 2008
                                IORIO