(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del
                           30 maggio 2008)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;
   Vista  la  legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia
di  contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla sicurezza e
regolarita' del lavoro);
   Dato  atto  che  la medesima legge regionale n. 38/2007 demanda ad
apposito  regolamento  di  attuazione  la  disciplina  dell'attivita'
contrattuale  della  Regione  e degli enti dipendenti, secondo quanto
previsto dall'art. 66, comma 1 lettera f);
   Vista  la  preliminare  decisione della giunta regionale 21 aprile
2008,  n.  3  adottata  previa  acquisizione  dei pareri del comitato
tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di
cui  all'art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, e trasmessa al
Presidente  del  Consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;
   Dato  atto  che la prima commissione consiliare ha espresso parere
favorevole  con  osservazioni  nella  seduta  del  20  maggio  2008 e
constatato che le osservazioni stesse non sono state accolte;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2008, n.
404  che approva il regolamento recante attuazione del capo VII della
legge  regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti
pubblici  e  relative  disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del
lavoro);
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Ambito e oggetto

   1.  Il  presente  regolamento  disciplina l'attivita' contrattuale
della Regione, in attuazione dell'art. 66, comma 1, lettera f), della
legge  regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti
pubblici  e  relative  disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del
lavoro), di seguito denominata «legge».
   2.  I soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), di seguito
unitariamente denominati «enti dipendenti», applicano le disposizioni
di cui alle parti I e III del presente regolamento.