(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 30 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Dato atto che la medesima legge regionale n. 38/2007 demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell'attivita' contrattuale della Regione e degli enti dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 1 lettera f); Vista la preliminare decisione della giunta regionale 21 aprile 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale; Dato atto che la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 20 maggio 2008 e constatato che le osservazioni stesse non sono state accolte; Vista la deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2008, n. 404 che approva il regolamento recante attuazione del capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' contrattuale della Regione, in attuazione dell'art. 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro), di seguito denominata «legge». 2. I soggetti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati «enti dipendenti», applicano le disposizioni di cui alle parti I e III del presente regolamento.