Art. 11.
      Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti

   1.  La  Regione,  quando  procede  all'affidamento di un contratto
aperto  ai  sensi  dell'art.  53  della legge, nomina un responsabile
unico  del  procedimento  il  quale svolge, oltre ai compiti previsti
all'art. 5 lettere a), b), c), d) e h), la verifica della sussistenza
delle condizioni per l'adesione di cui all'art. 15.
   2. Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al
contratto  aperto  comunicano,  prima dell'adesione o contestualmente
alla  stessa,  il nominativo del responsabile del procedimento, oltre
che  dell'eventuale  direttore  dell'esecuzione.  Il responsabile del
procedimento,  in  coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove
nominato,  assume  in ordine alla singola adesione i compiti di cura,
controllo  e  vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella
fase  di  collaudo  o  di  verifica di conformita' delle prestazioni.
Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati,
informazioni  e  documentazione  rilevanti  per  il  monitoraggio del
contratto  di  cui all'art. 16 nonche' per l'assolvimento dei compiti
di cui alla lettera h) dell'art. 5.