Art. 11. Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti 1. La Regione, quando procede all'affidamento di un contratto aperto ai sensi dell'art. 53 della legge, nomina un responsabile unico del procedimento il quale svolge, oltre ai compiti previsti all'art. 5 lettere a), b), c), d) e h), la verifica della sussistenza delle condizioni per l'adesione di cui all'art. 15. 2. Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto comunicano, prima dell'adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre che dell'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase di collaudo o di verifica di conformita' delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti per il monitoraggio del contratto di cui all'art. 16 nonche' per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera h) dell'art. 5.