Art. 12.
                      Disposizioni procedurali

   1.  I  contratti  aperti  di forniture e di servizi possono essere
affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate.
   2.  Il bando o la lettera d'invito a gara e il capitolato speciale
d'appalto   indicano,   oltre  agli  altri  elementi,  l'impegno  che
l'aggiudicatario  deve  assumere  ai  sensi  dell'art. 14 e l'importo
massimo  messo  a  disposizione  per  l'adesione  da parte degli enti
dipendenti e del consiglio regionale.