Art. 12. Disposizioni procedurali 1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate. 2. Il bando o la lettera d'invito a gara e il capitolato speciale d'appalto indicano, oltre agli altri elementi, l'impegno che l'aggiudicatario deve assumere ai sensi dell'art. 14 e l'importo massimo messo a disposizione per l'adesione da parte degli enti dipendenti e del consiglio regionale.