Art. 13. Cauzione definitiva 1. L'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell'adesione, la cauzione a favore degli enti dipendenti e del Consiglio regionale, per il relativo importo contrattuale.