Art. 13.
                         Cauzione definitiva

   1.  L'aggiudicatario  provvede,  prima della stipula del contratto
aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di
cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 a garanzia delle
prestazioni  da  rendere  alla  Regione  medesima,  obbligandosi  nel
contempo  a  costituire,  prima  dell'adesione,  la cauzione a favore
degli  enti  dipendenti  e  del  Consiglio regionale, per il relativo
importo contrattuale.