Art. 15. Adesione 1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica, indicando l'importo contrattuale di adesione. 2. Il consiglio regionale puo' aderire al contratto con le stesse modalita' di cui al comma 1. 3. L'adesione e' subordinata: a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento della capienza economica del contratto, ai sensi dell'art. 11; b) al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti a suo carico dal contratto; c) alla costituzione da parte del soggetto aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all'art. 13 nonche' delle ulteriori garanzie eventualmente previste. 4. In caso di esito negativo delle verifiche il dirigente responsabile del contratto non autorizza l'adesione.