Art. 15.
                              Adesione

   1.  Successivamente  alla  stipula  del contratto aperto, gli enti
dipendenti  aderiscono  al  contratto,  anche  mediante l'utilizzo di
un'apposita procedura telematica, indicando l'importo contrattuale di
adesione.
   2.  Il consiglio regionale puo' aderire al contratto con le stesse
modalita' di cui al comma 1.
   3. L'adesione e' subordinata:
    a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento
della capienza economica del contratto, ai sensi dell'art. 11;
    b)  al  rispetto  da  parte  dell'aggiudicatario  degli  obblighi
previsti a suo carico dal contratto;
    c)  alla  costituzione da parte del soggetto aggiudicatario della
cauzione  definitiva  di  cui  all'art.  13  nonche'  delle ulteriori
garanzie eventualmente previste.
   4.  In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche  il  dirigente
responsabile del contratto non autorizza l'adesione.