Art. 17.
                     Inadempimento del contratto

   1.  In  caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte
dell'aggiudicatario  nei  confronti del singolo soggetto aderente, il
soggetto  interessato  provvede  autonomamente all'applicazione delle
penali,  e,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti, alla risoluzione del
contratto,  per  la  parte di relativa competenza, assumendo altresi'
ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.
   2.  I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente
nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati.