Art. 17. Inadempimento del contratto 1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario nei confronti del singolo soggetto aderente, il soggetto interessato provvede autonomamente all'applicazione delle penali, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, per la parte di relativa competenza, assumendo altresi' ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati.