Art. 18.
                Programmazione di forniture e servizi

   1.  Nell'ambito  della programmazione annuale dei contratti di cui
all'art.  51  della  legge,  i  dirigenti  degli  uffici della Giunta
regionale  individuano  le  forniture  ed  i servizi che prevedono di
affidare nell'anno di programmazione.
   2.  Il  programma  annuale,  oltre a quanto previsto dai commi 2 e
2-bis  dell'art.  51  della  legge,  indica il responsabile unico del
procedimento   ed  evidenzia  in  apposite  sezioni  gli  appalti  di
interesse  generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53
della legge.
   3.  I  procedimenti contrattuali possono essere avviati unicamente
con  risorse  finanziarie  indicate  nel programma annuale ovvero con
risorse derivanti da variazioni del bilancio regionale.