Art. 18. Programmazione di forniture e servizi 1. Nell'ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all'art. 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che prevedono di affidare nell'anno di programmazione. 2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'art. 51 della legge, indica il responsabile unico del procedimento ed evidenzia in apposite sezioni gli appalti di interesse generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della legge. 3. I procedimenti contrattuali possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma annuale ovvero con risorse derivanti da variazioni del bilancio regionale.