Art. 19.
                  Programmazione di lavori pubblici

   1.  Nell'ambito  della  programmazione  dei lavori pubblici di cui
all'art.  128 del d.lgs. n. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno
gli  uffici  della giunta regionale inviano alla struttura competente
in  materia di contratti i dati, individuati con decreto del Ministro
delle  infrastrutture,  relativi  ai lavori pubblici che prevedono di
realizzare nel triennio successivo.
   2.  La  struttura  competente in materia di contratti della giunta
regionale  redige  entro  il  30  settembre di ogni anno lo schema di
programma  triennale e di aggiornamento, nonche' l'elenco annuale dei
lavori da avviare nell'anno successivo.
   3.  Entro  il 15 ottobre di ogni anno la Giunta regionale adotta i
documenti di cui al comma 2.
   4. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto
dal  decreto  ministeriale  di cui al comma 1 e' individuato con atto
del  direttore  generale  competente  in  materia di contratti fra il
personale assegnato.