Art. 19. Programmazione di lavori pubblici 1. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo. 2. La struttura competente in materia di contratti della giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonche' l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo. 3. Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2. 4. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 e' individuato con atto del direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.