Art. 2. Pubblicita' degli atti di gara 1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, il dirigente responsabile del contratto rende disponibile tutta la documentazione di gara sul profilo di committente di cui all'art. 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo. 2. Nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 500.000 il bando e' pubblicato con le modalita' previste dalla normativa nazionale, nonche' nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La documentazione di gara e' resa disponibile sul profilo di committente.