Art. 2.
                   Pubblicita' degli atti di gara

   1.  Nei  casi  in  cui  si proceda a procedura aperta, ristretta e
negoziata  previa  pubblicazione  di  un  bando di gara, il dirigente
responsabile  del contratto rende disponibile tutta la documentazione
di  gara  sul  profilo di committente di cui all'art. 31 della legge,
indicando nel bando il relativo indirizzo.
   2.  Nelle  procedure  di  affidamento  di  forniture  e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e di affidamento
di lavori di importo inferiore ad euro 500.000 il bando e' pubblicato
con  le  modalita'  previste  dalla  normativa nazionale, nonche' nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La documentazione di gara
e' resa disponibile sul profilo di committente.