Art. 21.
                 Controlli nelle procedure negoziate

   1.  Nelle  procedure negoziate i controlli sui requisiti di ordine
generale sono svolti nei confronti dell'affidatario.
   2.  Negli  affidamenti in economia i controlli sono svolti secondo
quanto previsto dall'art. 32.
   3.  Nel  caso  in cui, a seguito di un evento imprevisto, si renda
necessario   procedere,   nella   misura   strettamente   necessaria,
all'immediata  acquisizione  di  una  fornitura  o  di  un servizio i
controlli  sono  effettuati  secondo  quanto  previsto dall'art. 32 e
l'affidamento e' condizionato risolutivamente all'esito degli stessi.