Art. 21. Controlli nelle procedure negoziate 1. Nelle procedure negoziate i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti dell'affidatario. 2. Negli affidamenti in economia i controlli sono svolti secondo quanto previsto dall'art. 32. 3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall'art. 32 e l'affidamento e' condizionato risolutivamente all'esito degli stessi.