Art. 22. Disposizioni generali 1. I contratti esclusi sono disciplinati dal decreto legislativo 163/2006, dall'art. 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilita', nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell'allegato II B al decreto legislativo n. 163/2006, di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell'art. 55 del medesimo decreto legislativo. 2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 163/2006, i quali sono disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006, dall'art. 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile.