Art. 22.
                        Disposizioni generali

   1.  I  contratti esclusi sono disciplinati dal decreto legislativo
163/2006,  dall'art. 3 della legge e da quanto contenuto nel presente
Capo,  fatta  salva  la  possibilita', nel caso di servizi rientranti
nelle   categorie  dell'allegato  II  B  al  decreto  legislativo  n.
163/2006,  di  affidare  il  contratto  mediante  procedura  aperta o
ristretta ai sensi dell'art. 55 del medesimo decreto legislativo.
   2.  Il  presente  regolamento non si applica ai servizi finanziari
rientranti  tra  i  contratti  esclusi di cui all'art. 19 del decreto
legislativo  n.  163/2006,  i  quali  sono  disciplinati  dal decreto
legislativo  n.  163/2006,  dall'art. 3 della legge e dalla normativa
regionale in materia di ordinamento contabile.