Art. 25.
                              Garanzie

   1.  Il  dirigente  responsabile  del  contratto puo' richiedere in
relazione   alla  natura  della  prestazione  la  costituzione  della
garanzia  a  corredo  dell'offerta,  di  cui  all'art. 75 del decreto
legislativo n. 163/2006.
   2. Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi
di  importo  pari  o  superiore  alla  soglia  di  applicazione della
normativa    comunitaria,    il   dirigente   responsabile   richiede
all'esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva
di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.