Art. 25. Garanzie 1. Il dirigente responsabile del contratto puo' richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006. 2. Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il dirigente responsabile richiede all'esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.