Art. 26. Aggiudicazione e affidamento 1. La valutazione dell'aggiudicazione e' effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in relazione alla particolare complessita' tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice. 2. La commissione e' composta unicamente da dipendenti dell'Amministrazione ed e' di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre. 3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto ne' possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo. 4. L'affidamento del contratto e' disposto con decreto del dirigente responsabile del contratto.