Art. 26.
                    Aggiudicazione e affidamento

   1.  La valutazione dell'aggiudicazione e' effettuata dal dirigente
responsabile  del  contratto,  salvo  che  lo  stesso,  nel  caso  di
aggiudicazione   col   criterio   dell'offerta   economicamente  piu'
vantaggiosa, in relazione alla particolare complessita' tecnica della
prestazione,  ritenga  di  procedere  alla  costituzione  di apposita
commissione giudicatrice.
   2.   La   commissione   e'   composta   unicamente  da  dipendenti
dell'Amministrazione ed e' di norma costituita da un numero di membri
non superiore a tre.
   3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto ne'
possono  svolgere,  con  riferimento  al contratto, alcuna funzione o
incarico, tecnico o amministrativo.
   4.  L'affidamento  del  contratto  e'  disposto  con  decreto  del
dirigente responsabile del contratto.