Art. 28. Consultazione degli operatori economici 1. Per l'affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione. 2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse. 3. L'avviso e' pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 4. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonche' i requisiti generali e di idoneita' professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 5. Sul profilo di committente e' reso disponibile unitamente all'avviso il capitolato speciale d'appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione. 6. Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente responsabile del contratto ove non proceda ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 applica quanto previsto dal presente articolo. 7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006 il dirigente prima di procedere all'affidamento valuta la congruita' dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.