Art. 28.
               Consultazione degli operatori economici

   1. Per l'affidamento di forniture e servizi in economia di importo
stimato  pari  o  superiore  a  20.000  euro  ai sensi dell'art. 125,
comma 11   del   decreto   legislativo   n.  163/2006,  il  dirigente
responsabile  del  contratto  predispone,  ai  fini  dell'indagine di
mercato,  un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli
operatori economici da invitare alla consultazione.
   2.   Alla   consultazione  sono  invitati  i  soggetti  che  hanno
manifestato l'interesse.
   3.  L'avviso  e'  pubblicato  sul profilo di committente, sul sito
dell'osservatorio  regionale  e  prevede  un termine per la ricezione
delle  manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla
data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
   4.  L'avviso  contiene  una descrizione sintetica dell'oggetto del
contratto,  l'importo  stimato,  il  criterio  di  aggiudicazione, la
durata  o il termine di esecuzione, nonche' i requisiti generali e di
idoneita'  professionale  previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo  n.  163/2006  e  gli  eventuali  requisiti  di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
   5.  Sul  profilo  di  committente  e'  reso disponibile unitamente
all'avviso  il  capitolato  speciale  d'appalto  ovvero  il documento
contenente le condizioni contrattuali della prestazione.
   6. Per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a
20.000  euro  il dirigente responsabile del contratto ove non proceda
ad  affidamento  diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del decreto
legislativo   n.   163/2006  applica  quanto  previsto  dal  presente
articolo.
   7.  Nel  caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma
11,  del  decreto  legislativo  n.  163/2006  il  dirigente  prima di
procedere   all'affidamento  valuta  la  congruita'  dell'offerta  in
relazione ai prezzi di mercato.