Art. 29. Ordinazione di fabbisogno presunto 1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all'anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall'art. 27 per la specifica tipologia.