Art. 29.
                 Ordinazione di fabbisogno presunto

   1.  Qualora  non  sia  possibile  predeterminare  con  sufficiente
approssimazione  la  quantita' dei beni o dei servizi da ordinare nel
corso  di  un  determinato  periodo  di tempo, di norma non superiore
all'anno  finanziario, possono essere richieste offerte valide per il
periodo  di  tempo  previsto.  In  tal  caso  si  procede  a  singole
ordinazioni  al  soggetto  affidatario  via  via che il fabbisogno si
verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di
tempo  considerato, non superi la soglia prevista dall'art. 27 per la
specifica tipologia.