Art. 3.
                         Indagini di mercato

   1.  Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione
di  indagini  di  mercato finalizzate all'individuazione di operatori
economici   da   invitare  alle  procedure  negoziate,  il  dirigente
responsabile  del  contratto  predispone  e  pubblica  sul profilo di
committente   e  sul  sito  dell'osservatorio  regionale  un  avviso,
assegnando  un  termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le
manifestazioni d'interesse.
   2.   Alla   consultazione  sono  invitati  i  soggetti  che  hanno
manifestato l'interesse.
   3.  Per  gli  affidamenti  di  lavori  pubblici  si  applicano gli
articoli 34, commi 1 e 5.