Art. 3. Indagini di mercato 1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell'osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse. 2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse. 3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applicano gli articoli 34, commi 1 e 5.