Art. 32. Controlli 1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non e' previsto l'utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati unicamente tramite l'acquisizione della visura camerale. Per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso l'amministrazione, viene acquisito prima della liquidazione della spesa anche il DURC. Nel caso in cui sia riscontrata una irregolarita' contributiva, l'Amministrazione sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione. 2. Non e' necessario svolgere alcun controllo nel caso di tipologie di spese in economia le quali, ai sensi della normativa regionale in materia di contabilita', necessitano di un pagamento in contanti contestualmente all'acquisto, nei limiti di euro 1000 al netto degli oneri fiscali. 3. Per gli affidamenti di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro, sono svolti tutti i controlli sui requisiti di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario.