Art. 32.
                              Controlli

   1.  Per  gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non
e'  previsto  l'utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 20.000
euro,  i  controlli  sui requisiti di ordine generale sono svolti nei
confronti  del  solo  affidatario  ed  effettuati  unicamente tramite
l'acquisizione  della  visura  camerale. Per le forniture con posa in
opera  e  per i servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso
l'amministrazione,  viene  acquisito  prima  della liquidazione della
spesa   anche   il   DURC.  Nel  caso  in  cui  sia  riscontrata  una
irregolarita'  contributiva,  l'Amministrazione sospende il pagamento
fino alla avvenuta regolarizzazione.
   2.  Non  e'  necessario  svolgere  alcun  controllo  nel  caso  di
tipologie  di  spese  in  economia le quali, ai sensi della normativa
regionale  in materia di contabilita', necessitano di un pagamento in
contanti  contestualmente  all'acquisto,  nei  limiti di euro 1000 al
netto degli oneri fiscali.
   3. Per gli affidamenti di forniture e di servizi di importo pari o
superiore  a 20.000 euro, sono svolti tutti i controlli sui requisiti
di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario.