Art. 34.
               Consultazione degli operatori economici

   1. L'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato
pari  o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del
decreto  legislativo n. 163/2006, e' preceduto dalla consultazione di
un numero massimo di operatori economici cosi' determinato:
    a)  N. 15 operatori economici, per lavori di importo stimato pari
o inferiore a 100.000 euro;
    b)  N.  20  operatori  economici,  per  lavori di importo stimato
superiore a 100.000 euro.
   2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del
contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per
acquisire le manifestazioni d'interesse.
   3.  L'avviso  e'  pubblicato  sul profilo di committente, sul sito
dell'Osservatorio  regionale  e  prevede  un termine per la ricezione
delle  manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla
data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
   4.  L'avviso  contiene  la  descrizione  dei  lavori  da eseguire,
dell'importo  stimato,  il criterio di aggiudicazione, la durata o il
tempo  di  esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneita'
professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo
n.  163/2006,  i  requisiti  di  qualificazione  per  eseguire lavori
pubblici, di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, che
deve possedere l'affidatario del contratto, nonche' la data, il luogo
e l'ora dell'eventuale sorteggio di cui al comma 5.
   5. L'avviso precisa altresi' che:
    a)  nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori
economici siano in numero superiore a quello stabilito al comma 1, si
procede  a sorteggio pubblico per selezionare gli operatori economici
da consultare nel numero indicato al comma 1;
    b)  nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori
economici siano in numero inferiore a quello stabilito al comma 1, il
dirigente   responsabile  del  contratto  procede  ad  invitare  alla
consultazione  tutti  gli  operatori  economici che hanno manifestato
l'interesse.
   6.  Per  l'affidamento  di  lavori pubblici in economia di importo
inferiore  a 40.000 euro il dirigente responsabile del contratto, ove
non  proceda  ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8,
del  decreto  legislativo  n.  163/2006  applica  quanto previsto dal
presente articolo.