Art. 34. Consultazione degli operatori economici 1. L'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, e' preceduto dalla consultazione di un numero massimo di operatori economici cosi' determinato: a) N. 15 operatori economici, per lavori di importo stimato pari o inferiore a 100.000 euro; b) N. 20 operatori economici, per lavori di importo stimato superiore a 100.000 euro. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse. 3. L'avviso e' pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. 4. L'avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneita' professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, che deve possedere l'affidatario del contratto, nonche' la data, il luogo e l'ora dell'eventuale sorteggio di cui al comma 5. 5. L'avviso precisa altresi' che: a) nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero superiore a quello stabilito al comma 1, si procede a sorteggio pubblico per selezionare gli operatori economici da consultare nel numero indicato al comma 1; b) nel caso in cui le manifestazioni d'interesse degli operatori economici siano in numero inferiore a quello stabilito al comma 1, il dirigente responsabile del contratto procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse. 6. Per l'affidamento di lavori pubblici in economia di importo inferiore a 40.000 euro il dirigente responsabile del contratto, ove non proceda ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 applica quanto previsto dal presente articolo.