Art. 37.
                   Funzioni dell'ufficiale rogante

   1.  Ai  sensi  dell'art.  58,  commi  1,  3,  4  e  5 della legge,
l'ufficiale rogante:
    a)  riceve,  con  l'osservanza delle norme prescritte dalla legge
notarile   in  quanto  applicabili,  i  contratti  ed  i  verbali  di
aggiudicazione  per  cui  occorra  pubblicita'  ed autenticita' della
forma,  ne  custodisce  l'originale,  autentica le copie, le rilascia
alle  parti  che  ne  fanno  richiesta  e  tiene il repertorio di cui
all'art. 41;
    b)  cura  gli  adempimenti  tributari  connessi  agli atti da lui
ricevuti e ne e' responsabile;
    c)   svolge   le   funzioni   di   segretario  delle  commissioni
giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette;
    d)  assiste, qualora richiesto ai sensi dell'art. 38, comma 2, il
Consiglio  regionale  e  gli enti dipendenti per l'espletamento della
loro attivita' contrattuale.
   2. Inoltre, l'ufficiale rogante:
    a)  fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni
giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;
    b)  assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli
previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;
    c)  fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con
i  notai  per  i  negozi  di  diritto  privato, in particolare per le
alienazioni   immobiliari   e  per  tutti  gli  atti  che  comportano
variazioni al patrimonio immobiliare.
   3.  L'ufficiale  rogante  sottoscrive in proprio la corrispondenza
posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni.