Art. 37. Funzioni dell'ufficiale rogante 1. Ai sensi dell'art. 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l'ufficiale rogante: a) riceve, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicita' ed autenticita' della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all'art. 41; b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne e' responsabile; c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette; d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell'art. 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l'espletamento della loro attivita' contrattuale. 2. Inoltre, l'ufficiale rogante: a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara; b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto; c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare. 3. L'ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni.