Art. 38.
Competenza   territoriale   e  rogiti  nell'interesse  del  Consiglio
                  regionale e degli enti dipendenti

   1.  L'ufficiale  rogante  svolge  il  suo  incarico con competenza
territoriale limitata alla circoscrizione regionale.
   2.  Qualora  il  consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie
regionali  intendano  avvalersi  dell'ufficiale rogante della Regione
Toscana  per  la  loro  attivita'  contrattuale,  essi  inoltrano  la
relativa   richiesta   al   dirigente  responsabile  della  struttura
organizzativa   regionale   competente  in  materia  di  contratti  e
dispongono in tal senso con apposito provvedimento.
   3.  Il  direttore  generale  competente  in  materia  di contratti
determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di
procedure  pubbliche,  l'entita' delle somme che gli enti, aziende ed
agenzie  regionali  devono  versare  all'amministrazione  regionale a
titolo  di  rimborso  spese  per  l'attivita' prestata dall'ufficiale
rogante.