Art. 39.
                  Limiti al ricevimento degli atti

   1. L'ufficiale rogante non puo' ricevere atti:
    a)   se   essi   sono   espressamente   proibiti  dalla  legge  o
manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
    b)  se  vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini
in  linea  retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al
terzo  grado  incluso,  ancorche'  vi  intervengano come procuratori,
tutori od amministratori;
    c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il
coniuge  o  alcuno  dei  suoi  parenti o affini nei gradi di cui alla
lettera  b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da
stipularsi.
   2.  Le  disposizioni  di  cui alle lettere b) e c) del comma 1 non
sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.