Art. 39. Limiti al ricevimento degli atti 1. L'ufficiale rogante non puo' ricevere atti: a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico; b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorche' vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori; c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi. 2. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.