Art. 4. Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento 1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l'incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all'oggetto dell'appalto. 2. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all'art. 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.