Art. 4.
     Nomina e requisiti del responsabile unico del procedimento

   1.  Il  dirigente  responsabile  del contratto, ove ritenga di non
assumere   la  qualifica  di  responsabile  unico  del  procedimento,
attribuisce  l'incarico  ad  un  funzionario  assegnato  alla propria
struttura   organizzativa,   con  competenza  professionale  adeguata
all'oggetto dell'appalto.
   2.  Il  dirigente individua il responsabile unico del procedimento
nella  fase di programmazione di cui all'art. 51 della legge, oppure,
nella  fase  di  avvio  della  procedura,  con  il  provvedimento  di
indizione della gara o con la lettera di invito.