Art. 40.
                              Raccolta

   1.  L'ufficiale  rogante  tiene  un  apposito registro, denominato
«Raccolta  progressiva  degli atti». Prima di essere posto in uso, il
registro  e'  numerato  e  vidimato  in  ogni  foglio  dal  dirigente
responsabile della struttura competente in materia di contratti.
   2.  Nella  raccolta  progressiva  degli atti sono annotati tutti i
contratti  ricevuti dall'ufficiale rogante ed i verbali relativi alle
gare pubbliche.
   3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:
    a) il numero progressivo;
    b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;
    c) la data dell'atto;
    d) l'indicazione dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;
    e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto;
    f) l'indicazione dei contraenti;
    g)  l'annotazione  degli  estremi  di registrazione e della tassa
pagata.
   4.  Ogni  atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta sulla prima
pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.
   5.  L'archivio  degli originali degli atti ricevuti dall'ufficiale
rogante e' organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.