Art. 40. Raccolta 1. L'ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato «Raccolta progressiva degli atti». Prima di essere posto in uso, il registro e' numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti. 2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall'ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche. 3. La raccolta contiene per ciascuna colonna: a) il numero progressivo; b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto; c) la data dell'atto; d) l'indicazione dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto; e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto; f) l'indicazione dei contraenti; g) l'annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata. 4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito. 5. L'archivio degli originali degli atti ricevuti dall'ufficiale rogante e' organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.