Art. 44. Requisiti e nomina 1. L'incarico di ufficiale rogante puo' essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno tre anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari. 2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico: a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio; b) la compiuta pratica notarile; c) la specifica esperienza in materia contrattuale; d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile. 3. L'incarico e' conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti che ne determina altresi' la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni. L'incarico e' rinnovabile. 4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni: a) riceve dal direttore generale competente in materia di contratti il sigillo di cui all'art. 42; b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo direttore generale, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo stesso.