Art. 44.
                         Requisiti e nomina

   1.  L'incarico  di  ufficiale  rogante  puo'  essere  conferito  a
dipendenti   della   Regione   Toscana   in  possesso  di  laurea  in
giurisprudenza,  inquadrati  da almeno tre anni nella categoria D del
ruolo  unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati
ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.
   2.   Costituiscono   titoli  di  preferenza  per  il  conferimento
dell'incarico:
    a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
    b) la compiuta pratica notarile;
    c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
    d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.
   3.  L'incarico  e'  conferito  con  decreto del direttore generale
competente  in  materia  di  contratti  che  ne determina altresi' la
durata,  in  ogni  caso  non  superiore  a cinque anni. L'incarico e'
rinnovabile.
   4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:
    a)  riceve  dal  direttore  generale  competente  in  materia  di
contratti il sigillo di cui all'art. 42;
    b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo direttore
generale,  la  propria  firma  accompagnata dall'impronta del sigillo
stesso.