Art. 45.
                      Cessazione dall'incarico

   1. L'incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza
del  termine  indicato  nel  decreto  di  nomina,  anche a seguito di
rinunzia  del  dipendente  incaricato oppure a seguito di decreto del
direttore generale competente in materia di contratti.
   2.  La  rinunzia  e'  effettuata  tramite  apposita  dichiarazione
indirizzata  al  direttore  generale  ed  ha  effetto  dalla  data di
comunicazione della presa d'atto da parte di quest'ultimo.