Art. 45. Cessazione dall'incarico 1. L'incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinunzia del dipendente incaricato oppure a seguito di decreto del direttore generale competente in materia di contratti. 2. La rinunzia e' effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al direttore generale ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d'atto da parte di quest'ultimo.