Art. 46.
         Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante

   1. L'incarico di sostituto ufficiale rogante puo' essere conferito
a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in
giurisprudenza  inquadrati  da  almeno  1  anno nella categoria D del
ruolo unico regionale.
   2.   Costituiscono   titoli  di  preferenza  per  il  conferimento
dell'incarico:
    a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
    b) la compiuta pratica notarile;
    c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
   3.  L'incarico  e'  conferito  con  decreto del direttore generale
competente  in  materia  di  contratti che ne determina la durata, in
ogni caso, non superiore a cinque anni.
   4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma
4. Il sigillo riporta la dizione «ufficiale rogante sostituto»: