Art. 46. Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante 1. L'incarico di sostituto ufficiale rogante puo' essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadrati da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale. 2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico: a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio; b) la compiuta pratica notarile; c) la specifica esperienza in materia contrattuale; 3. L'incarico e' conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti che ne determina la durata, in ogni caso, non superiore a cinque anni. 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma 4. Il sigillo riporta la dizione «ufficiale rogante sostituto»: