Art. 5. Funzioni del responsabile unico del procedimento 1. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento: a) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'art. 51 della legge; b) propone la procedura di scelta del contraente; c) coordina e cura l'attivita' istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara; d) coordina e cura le attivita' necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara; e) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato ai sensi della normativa statale, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie; f) coordina lo svolgimento della attivita' di collaudo e verifica di conformita' della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attivita' e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione; g) per i servizi che prevedono l'impiego diretto di manodopera presso l'amministrazione, verifica in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, il rispetto, da parte dell'impresa esecutrice, delle misure di sicurezza individuate nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), dei contratti collettivi e delle norme previdenziali ed assistenziali; h) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.