Art. 5.
          Funzioni del responsabile unico del procedimento

   1.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  di propria competenza in
ordine  al  singolo  procedimento contrattuale, il responsabile unico
del procedimento:
    a)  predispone  gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto
nel programma dei contratti di cui all'art. 51 della legge;
    b) propone la procedura di scelta del contraente;
    c) coordina e cura l'attivita' istruttoria per la predisposizione
della documentazione di gara;
    d)  coordina  e  cura  le attivita' necessarie ad un efficiente e
razionale svolgimento della procedura di gara;
    e)   coordina   e   cura   in  collaborazione  con  il  direttore
dell'esecuzione,  ove  nominato  ai  sensi  della  normativa statale,
l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali
inadempienze   ai   fini   dell'applicazione   delle   penali,  della
risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;
    f) coordina lo svolgimento della attivita' di collaudo e verifica
di  conformita'  della  prestazione  e  fornisce ai titolari tutte le
informazioni  utili  per l'espletamento di tali attivita' e, nel caso
in  cui  si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma
l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;
    g)  per  i  servizi che prevedono l'impiego diretto di manodopera
presso  l'amministrazione, verifica in coordinamento con il direttore
dell'esecuzione,  ove  nominato,  il  rispetto, da parte dell'impresa
esecutrice, delle misure di sicurezza individuate nel documento unico
di   valutazione  dei  rischi  interferenti  (DUVRI),  dei  contratti
collettivi e delle norme previdenziali ed assistenziali;
    h)   cura   la   trasmissione  all'Osservatorio  regionale  delle
informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.