Art. 7. Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Ove ai sensi della normativa statale il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso e' nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti al proprio settore o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altri settori previa intesa con il dirigente responsabile del settore interessato. 2. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto. 3. Al direttore dell'esecuzione, ove proceda al collaudo, si applicano le norme in materia di attivita' extraimpiego dei dipendenti regionali. 4. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.