Art. 7.
               Direttore dell'esecuzione del contratto

   1.  Ove  ai  sensi  della  normativa  statale  il responsabile del
procedimento   non   possa   svolgere   le   funzioni   di  direttore
dell'esecuzione, lo stesso e' nominato dal dirigente responsabile del
contratto  tra  i  dipendenti  di  categoria  non  inferiore  alla  D
appartenenti  al  proprio  settore  o,  in mancanza, tra i funzionari
assegnati   ad   altri   settori   previa  intesa  con  il  dirigente
responsabile del settore interessato.
   2. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e
competenza   professionale  in  relazione  alla  natura  dell'oggetto
dell'appalto.
   3.  Al  direttore  dell'esecuzione,  ove  proceda  al collaudo, si
applicano   le   norme  in  materia  di  attivita'  extraimpiego  dei
dipendenti regionali.
   4.  Nel  caso  in cui la Regione proceda alla stipula di contratti
aperti   di   cui   al   capo   III,  per  la  nomina  del  direttore
dell'esecuzione  viene  preso  a riferimento l'importo destinato alle
prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.