Art. 8.
        Aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso

   1.  Quando  la gara e' aggiudicata con il criterio del prezzo piu'
basso,   l'offerta  puo'  essere  formulata  in  termini  di  ribasso
sull'importo  a  base  di gara, di minor prezzo complessivo oppure di
offerta a prezzi unitari.
   2. Quando l'offerta e' a prezzi unitari, la stessa e' formulata su
un  modulo,  predisposto  dall'amministrazione,  contenente  le  voci
relative  alle  varie  categorie  oggetto  dell'appalto e le relative
quantita',  sul  quale  l'impresa  deve  indicare  i  singoli  prezzi
unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.
   3.  Il  presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce
il   prezzo   complessivo   offerto  da  ciascun  concorrente  ed  il
conseguente  ribasso,  procede all'aggiudicazione provvisoria in base
al  ribasso  percentuale  indicato  in  lettere,  che rimane fisso ed
invariabile.
   4.   L'amministrazione,   prima   dell'aggiudicazione  definitiva,
procede  alla  verifica  dei conteggi presentati dall'aggiudicatario,
tenendo  per  validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione
del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.
   5.  In  caso  di  discordanza fra il prezzo complessivo risultante
dalla  verifica  e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto,
tutti  i  prezzi  unitari sono corretti in modo costante in base alla
percentuale  di  discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente
corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.
   6.  In  caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale
indicato  in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione
in lettere.
   7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.