Art. 8. Aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso 1. Quando la gara e' aggiudicata con il criterio del prezzo piu' basso, l'offerta puo' essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari. 2. Quando l'offerta e' a prezzi unitari, la stessa e' formulata su un modulo, predisposto dall'amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto e le relative quantita', sul quale l'impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale. 3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all'aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile. 4. L'amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. 5. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali. 6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere. 7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.