Art. 9.
Aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
                             vantaggiosa

   1.  Quando  l'aggiudicazione  avviene con il criterio dell'offerta
economicamente   piu'   vantaggiosa,  fermo  restando  per  l'offerta
economica  quanto  previsto  dall'art.  8  comma  1,  la  commissione
giudicatrice,  dopo  aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione
delle imprese, effettua in una o piu' sedute riservate la valutazione
tecnica.
   2.  Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta
pubblica, procede:
    a)  a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo
tecnico alle singole offerte;
    b)  all'apertura  dei plichi contenenti le offerte economiche per
la verifica della regolarita' formale;
    c)  alla  valutazione  delle  offerte economiche con le modalita'
stabilite nel capitolato;
    d)    all'individuazione    dell'offerta    economicamente   piu'
vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara.
   3.  In  presenza  di  offerte  con identico punteggio complessivo,
l'aggiudicazione e' disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il
maggior punteggio sotto il profilo tecnico.