Art. 9. Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 1. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, fermo restando per l'offerta economica quanto previsto dall'art. 8 comma 1, la commissione giudicatrice, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese, effettua in una o piu' sedute riservate la valutazione tecnica. 2. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta pubblica, procede: a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte; b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarita' formale; c) alla valutazione delle offerte economiche con le modalita' stabilite nel capitolato; d) all'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara. 3. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione e' disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.