Art. 10. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 1. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalita' di funzionamento dell'Azienda, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell'Azienda da parte del collegio dei revisori nonche' i criteri di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda stessa, le linee per l'articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalita' e le forme di controllo degli utenti sulla qualita' dei servizi e delle attivita' sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell'Azienda.».