Art. 10.
       Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002

   1.  Il  comma  3  dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «3.  Il  regolamento regionale definisce, relativamente al diritto
allo    studio   universitario,   le   modalita'   di   funzionamento
dell'Azienda,    gli    atti   di   competenza   del   consiglio   di
amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell'Azienda da
parte del collegio dei revisori nonche' i criteri di organizzazione e
di  funzionamento  dell'Azienda  stessa, le linee per l'articolazione
territoriale  dei  servizi agli studenti, ivi comprese le modalita' e
le forme di controllo degli utenti sulla qualita' dei servizi e delle
attivita' sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi
dell'Azienda.».