Art. 11. Disposizioni transitorie in materia di azienda regionale per il diritto allo studio universitario 1. Entro il 30 giugno 2008 il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono, secondo le rispettive competenze, a nominare gli organi dell'azienda di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 32/2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge. 2. L'Azienda regionale, di cui al comma 1: a) entro il 30 settembre 2008 adotta il regolamento organizzativo e nomina il direttore; b) entro il 30 novembre 2008 approva il piano annuale delle attivita' e il bilancio di previsione per l'anno 2009; c) approva i bilanci di esercizio delle aziende regionali di cui all'art. 12. 3. Fino al 31 dicembre 2008 l'Azienda di cui al comma 1 per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di cui all'art. 12. 4. Per l'esercizio 2008 gli oneri derivanti dalla costituzione dell'Azienda di cui al comma 1, gravano sul bilancio dell'azienda di Firenze, presso cui ha sede l'ente di cui al presente articolo.