Art. 11.
Disposizioni  transitorie  in  materia  di  azienda  regionale per il
                  diritto allo studio universitario

   1.  Entro il 30 giugno 2008 il Presidente della Giunta regionale e
il  Consiglio regionale provvedono, secondo le rispettive competenze,
a  nominare gli organi dell'azienda di cui all'art. 10, comma 1 della
legge  regionale  n.  32/2002,  come  sostituito  dall'art.  2  della
presente legge.
   2. L'Azienda regionale, di cui al comma 1:
    a) entro il 30 settembre 2008 adotta il regolamento organizzativo
e nomina il direttore;
    b)  entro  il  30  novembre  2008  approva il piano annuale delle
attivita' e il bilancio di previsione per l'anno 2009;
    c)  approva i bilanci di esercizio delle aziende regionali di cui
all'art. 12.
   3.  Fino  al  31  dicembre  2008  l'Azienda  di cui al comma 1 per
l'espletamento  dei  propri  compiti  utilizza,  mediante  l'istituto
dell'avvalimento,  le  strutture  e il personale delle aziende di cui
all'art. 12.
   4.  Per  l'esercizio  2008  gli oneri derivanti dalla costituzione
dell'Azienda  di cui al comma 1, gravano sul bilancio dell'azienda di
Firenze, presso cui ha sede l'ente di cui al presente articolo.