Art. 12.
Disposizioni  transitorie  in  materia  di  aziende  regionali per il
      diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa, Siena

   1.  Dal  1° luglio al 31 dicembre 2008 le aziende regionali per il
diritto  allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge svolgono solo
attivita' di ordinaria amministrazione.
   2.  Gli  atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere
adottati  solo  se autorizzati dall'Azienda di cui all'art. 11, comma
1.  L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla
sua  comunicazione  all'Azienda  di  cui  all'art.  11,  comma  1, il
consiglio   di   amministrazione   della   stessa   non   si  esprime
negativamente.
   3. I consigli di amministrazione delle aziende regionali di cui al
comma 1 sono sciolti con effetto dal 1° luglio 2008.
   4.   Dal   1°   luglio   2008   il  presidente  del  consiglio  di
amministrazione  di  ciascuna  azienda  di  cui al comma 1, svolge le
funzioni  di  Commissario straordinario. Al Commissario straordinario
e' corrisposta unicamente l'indennita' di presidente del consiglio di
amministrazione.
   5.  Il  Commissario  straordinario  provvede alla ricognizione dei
rapporti   attivi   e   passivi,  della  consistenza  del  patrimonio
immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
   6. L'atto di ricognizione e' certificato dal collegio dei revisori
di ciascuna azienda.
   7.  Le  aziende regionali per il diritto allo studio universitario
di  Firenze,  Pisa  e  Siena esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge sono soppresse il 31 dicembre 2008.
   8.  L'Azienda regionale di cui all'art. 11, comma 1, subentra, con
decorrenza  dal 1° gennaio 2009, in tutti i rapporti giuridici attivi
e  passivi  delle  aziende di cui al comma 1, anche eventualmente non
compresi nell'atto di ricognizione di cui al comma 5.
   9.  I  presidenti  delle  aziende  di  cui  comma 1 possono essere
nominati  membri del consiglio di amministrazione dell'azienda di cui
all'art.  11,  comma  1.  In tale caso non percepiscono le indennita'
previste  per  i membri del consiglio di amministrazione per tutto il
periodo in cui svolgono le funzioni di Commissario straordinario.