Art. 13.
Disposizioni  transitorie  in  materia di consigli territoriali degli
            studenti e consiglio regionale degli studenti

   1.  Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi
universitari,  successivo all'entrata in vigore della presente legge,
i  consigli  territoriali  degli  studenti  di cui all'art. 10-sexies
della  legge  regionale  n.  32/2002,  introdotto  dall'art.  7 della
presente legge, sono composti:
    a)  dagli  studenti  eletti nei consigli di amministrazione delle
aziende  per  il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e
Siena in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
    b)  dagli studenti componenti le commissioni di controllo, di cui
all'art.  65,  comma  3  del  regolamento  di  esecuzione della legge
regionale n. 32/2002, emanato con decreto del Presidente della giunta
regionale  n.  47/R/2003,  in  carica  alla data di entrata in vigore
della presente legge.
   2.  I  consigli eleggono al proprio interno il presidente. In caso
di  parita'  di  voti,  la  carica  di presidente viene assunta dallo
studente    risultato   primo   degli   eletti   nel   consiglio   di
amministrazione della rispettiva azienda.
   3.  Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi
universitari,  successivo all'entrata in vigore della presente legge,
il  consiglio  regionale  degli  studenti di cui all'art. 10-septies,
introdotto  dall'art.  8 della presente legge, e' composto dai membri
dei consigli territoriali degli studenti di cui al comma 1.
   4.  L'elettorato attivo e passivo per la nomina del presidente del
consiglio regionale degli studenti di cui al comma 2 e' limitato agli
studenti indicati al comma 1, lettera a).
   5.  I  presidenti  delle  aziende  di cui all'art. 12 convocano la
prima  riunione  dei consigli territoriali degli studenti entro il 31
maggio 2008, per l'elezione dei rispettivi presidenti.