Art. 13. Disposizioni transitorie in materia di consigli territoriali degli studenti e consiglio regionale degli studenti 1. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all'entrata in vigore della presente legge, i consigli territoriali degli studenti di cui all'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002, introdotto dall'art. 7 della presente legge, sono composti: a) dagli studenti eletti nei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena in carica alla data di entrata in vigore della presente legge; b) dagli studenti componenti le commissioni di controllo, di cui all'art. 65, comma 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 47/R/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I consigli eleggono al proprio interno il presidente. In caso di parita' di voti, la carica di presidente viene assunta dallo studente risultato primo degli eletti nel consiglio di amministrazione della rispettiva azienda. 3. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale degli studenti di cui all'art. 10-septies, introdotto dall'art. 8 della presente legge, e' composto dai membri dei consigli territoriali degli studenti di cui al comma 1. 4. L'elettorato attivo e passivo per la nomina del presidente del consiglio regionale degli studenti di cui al comma 2 e' limitato agli studenti indicati al comma 1, lettera a). 5. I presidenti delle aziende di cui all'art. 12 convocano la prima riunione dei consigli territoriali degli studenti entro il 31 maggio 2008, per l'elezione dei rispettivi presidenti.