Art. 14. Disposizioni transitorie relative al personale 1. Il personale a tempo indeterminato iscritto al 30 giugno 2008 nei ruoli organici delle aziende di Firenze, Pisa e Siena, di cui all'art. 12, dal 1° gennaio 2009 e' trasferito nei ruoli organici dell'azienda regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge. 2. L'Azienda regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le aziende di Firenze, Pisa e Siena al 30 giugno 2008, sino alla loro scadenza contrattuale. 3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1 il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianita' di servizio gia' maturata. Fino alla stipula del contratto integrativo dell'Azienda continuano ad applicarsi i contratti integrativi delle aziende di Firenze, Pisa e Siena. 4. Le risorse di ciascuna delle aziende di Firenze, Pisa e Siena, destinate a finanziare gli istituti di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali), a far data dal 1° gennaio 2009 confluiscono nelle risorse dell'azienda regionale e sono destinate a finanziare per l'intero importo gli istituti di cui al medesimo articolo. 5. Entro il 15 novembre 2008 l'azienda, di cui all'art. 11, comma 1, trasmette, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, la proposta di dotazione organica del personale, ordinato per qualifica dirigenziale e per categorie per il personale non dirigenziale, alla Giunta regionale per l'approvazione: fino alla sua approvazione la dotazione organica dell'azienda e' costituita dalla somma delle dotazioni organiche delle aziende di Firenze, Pisa e Siena. 6. Per il personale che alla data del 31 dicembre 2009 risulti eventualmente in esubero l'Azienda puo', previa informazione alle organizzazioni sindacali, sottoscrivere accordi con gli enti locali e gli enti strumentali della Regione al fine di favorire processi di mobilita' incentivati, mediante la corresponsione a tali enti degli oneri previdenziali relativi alla retribuzione del personale interessato, per un periodo massimo di due anni.