Art. 14.
           Disposizioni transitorie relative al personale

   1.  Il  personale a tempo indeterminato iscritto al 30 giugno 2008
nei  ruoli  organici  delle  aziende di Firenze, Pisa e Siena, di cui
all'art.  12,  dal  1°  gennaio 2009 e' trasferito nei ruoli organici
dell'azienda  regionale  di  cui all'art. 10 della legge regionale n.
32/2002, come sostituito dall'art. 2 della presente legge.
   2. L'Azienda regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n.
32/2002,  come  sostituito dall'art. 2 della presente legge, subentra
nei  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  in essere presso le
aziende  di  Firenze,  Pisa e Siena al 30 giugno 2008, sino alla loro
scadenza contrattuale.
   3.  Per  effetto  del trasferimento di cui al comma 1 il personale
mantiene  la  posizione  giuridica ed economica in godimento all'atto
del  trasferimento  con  riferimento  alle voci fisse e continuative,
compresa  l'anzianita'  di  servizio gia' maturata. Fino alla stipula
del  contratto  integrativo  dell'Azienda  continuano ad applicarsi i
contratti integrativi delle aziende di Firenze, Pisa e Siena.
   4.  Le risorse di ciascuna delle aziende di Firenze, Pisa e Siena,
destinate  a finanziare gli istituti di cui all'art. 15 del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  1°  aprile  1999 (CCNL relativo al
quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999
del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali), a
far  data dal 1° gennaio 2009 confluiscono nelle risorse dell'azienda
regionale  e  sono  destinate  a  finanziare per l'intero importo gli
istituti di cui al medesimo articolo.
   5.  Entro il 15 novembre 2008 l'azienda, di cui all'art. 11, comma
1,  trasmette, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, la
proposta  di dotazione organica del personale, ordinato per qualifica
dirigenziale  e per categorie per il personale non dirigenziale, alla
Giunta  regionale  per  l'approvazione: fino alla sua approvazione la
dotazione  organica  dell'azienda  e'  costituita  dalla  somma delle
dotazioni organiche delle aziende di Firenze, Pisa e Siena.
   6.  Per  il  personale  che alla data del 31 dicembre 2009 risulti
eventualmente  in  esubero  l'Azienda  puo', previa informazione alle
organizzazioni sindacali, sottoscrivere accordi con gli enti locali e
gli  enti  strumentali  della Regione al fine di favorire processi di
mobilita'  incentivati,  mediante la corresponsione a tali enti degli
oneri   previdenziali   relativi   alla  retribuzione  del  personale
interessato, per un periodo massimo di due anni.