Art. 15. Verifica del processo di attuazione e dei risultati conseguiti 1. Entro il 31 marzo 2009 la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione contenente la descrizione argomentata del processo di soppressione delle aziende di cui all'art. 12, di costituzione dell'azienda di cui all'art. 11 e di subentro di quest'ultima nella gestione del diritto allo studio universitario, evidenziando le eventuali criticita' riscontrate. 2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario 2009 la Giunta regionale presenta altresi' al Consiglio una relazione che illustra: a) le iniziative intraprese dall'azienda ai fini della razionalizzazione della gestione dei servizi e del contenimento della spesa; b) i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi di gestione; c) le eventuali criticita' riscontrate nell'erogazione dei servizi agli utenti.