Art. 15.
   Verifica del processo di attuazione e dei risultati conseguiti

   1.  Entro  il  31  marzo  2009  la  Giunta  regionale  presenta al
Consiglio  una  relazione  contenente  la descrizione argomentata del
processo  di  soppressione  delle  aziende  di  cui  all'art.  12, di
costituzione  dell'azienda  di  cui  all'art.  11  e  di  subentro di
quest'ultima  nella  gestione  del diritto allo studio universitario,
evidenziando le eventuali criticita' riscontrate.
   2.   Entro   centoventi   giorni   dalla  chiusura  dell'esercizio
finanziario  2009  la Giunta regionale presenta altresi' al Consiglio
una relazione che illustra:
    a)   le   iniziative   intraprese   dall'azienda  ai  fini  della
razionalizzazione della gestione dei servizi e del contenimento della
spesa;
    b)  i  risultati  conseguiti in termini di riduzione dei costi di
gestione;
    c)   le  eventuali  criticita'  riscontrate  nell'erogazione  dei
servizi agli utenti.