Art. 2.
     Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002

   1.  L'art.  10  della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.   10   (Azienda   regionale   per  il  diritto  allo  studio
universitario).  -  1.  E'  istituita, a far data dal 1° luglio 2008,
l'Azienda  regionale  per  il  diritto  allo studio universitario (di
seguito   Azienda),   ente   dipendente   dalla  Regione,  dotato  di
personalita'  giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di
proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.
   2.  L'Azienda, in collaborazione con le Universita' degli studi di
Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola
superiore  di  studi  universitari  e di perfezionamento Sant'Anna di
Pisa,  l'Universita'  per  Stranieri di Siena, l'Istituto italiano di
scienze   umane,   l'Institution   Markets   Technologies  di  Lucca,
l'Accademia  di  Belle  Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di
Carrara  e  con  gli  enti  locali,  realizza  gli  interventi di cui
all'art. 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Universita'
degli  studi  e  degli istituti di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale con sede in Toscana.
   3. L'Azienda realizza gli interventi di cui all'art. 9, nei comuni
dove hanno la sede legale le Universita' della Toscana e gli istituti
di  alta  formazione e specializzazione artistica e musicale con sede
in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.
   4.  Sono  organi  dell'Azienda il consiglio di amministrazione, il
presidente  e il collegio dei revisori; le modalita' di funzionamento
e  le  competenze  rispettive  sono  stabilite dal regolamento di cui
all'art. 32, comma 3.
   5.   Il   funzionamento   dell'Azienda   e'   disciplinato  da  un
regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione della stessa,
che  prevede  una  articolazione  organizzativa per ognuna delle sedi
territoriali  di  Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per
gli studenti e delle loro specificita'.
   6.  Tale  articolazione  organizzativa  territoriale  garantisce i
necessari    raccordi    tra    l'organizzazione    dei   servizi   e
l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalita' previste
dal regolamento organizzativo dell'azienda.
   7.  L'articolazione  organizzativa  territoriale promuove incontri
periodici   con  le  rappresentanze  territoriali  degli  studenti  e
dell'ateneo  per  monitorare  lo stato dei servizi ed il raccordo con
l'organizzazione didattica.
   8. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:
    a) il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5;
    b) il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato
piano  di  attivita'  annuale,  previa  espressione  del  parere  del
Consiglio regionale;
   9. Il finanziamento dell'Azienda e' assicurato mediante:
    a) finanziamento regionale;
    b)  proventi  dei  servizi resi per l'attuazione del diritto allo
studio universitario;
    c) altre entrate proprie;
    d)  accensione  di  mutui  per  spese  di investimento nei limiti
stabiliti dalla Giunta regionale.
   10.    Il    patrimonio   dell'Azienda   e'   vincolato   nell'uso
all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario
di cui all'art. 9.
   11.  L'Azienda  predispone  il  piano  degli  investimenti  per il
diritto  allo studio universitario, previa consultazione con i comuni
dove  hanno  sede  legale le Universita' della Toscana e con i comuni
che ospitano le sedi decentrate.».