Art. 2. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 1. L'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario). - 1. E' istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalita' giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze. 2. L'Azienda, in collaborazione con le Universita' degli studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Universita' per Stranieri di Siena, l'Istituto italiano di scienze umane, l'Institution Markets Technologies di Lucca, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all'art. 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Universita' degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana. 3. L'Azienda realizza gli interventi di cui all'art. 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Universita' della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate. 4. Sono organi dell'Azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori; le modalita' di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 32, comma 3. 5. Il funzionamento dell'Azienda e' disciplinato da un regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificita'. 6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalita' previste dal regolamento organizzativo dell'azienda. 7. L'articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell'ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l'organizzazione didattica. 8. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale: a) il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5; b) il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato piano di attivita' annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale; 9. Il finanziamento dell'Azienda e' assicurato mediante: a) finanziamento regionale; b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario; c) altre entrate proprie; d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale. 10. Il patrimonio dell'Azienda e' vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all'art. 9. 11. L'Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Universita' della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.».