Art. 3.
    Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 32/2002

   1.  Dopo  l'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto
il seguente:
   «Art.  10-bis (Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale
per  il  diritto  allo  studio  universitario).  - 1. Il consiglio di
amministrazione dell'Azienda e' composto da:
    a)  cinque  componenti,  di  cui  uno con funzioni di presidente,
scelti dal Presidente della Giunta regionale;
    b)  il  presidente  del Comitato regionale di coordinamento delle
Universita'  Toscane  (CORECO),  di  cui  all'art.  3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  gennaio  1998,  n. 25 (Regolamento
recante  disciplina  dei  procedimenti relativi allo sviluppo ed alla
programmazione   del   sistema  universitario,  nonche'  ai  comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59) o suo delegato permanente;
    c)  i tre presidenti dei consigli territoriali degli studenti, di
cui all'art. 10-sexies, comma 7.
   2.  Il  consiglio  di  amministrazione e' nominato con decreto del
Presidente  della Giunta regionale: la sua durata coincide con quella
della legislatura regionale.
   3.  Fermo  restando il disposto del comma 2, i componenti nominati
ai  sensi  del comma 1, lettera c) restano in carica nel consiglio di
amministrazione dell'Azienda:
    a)  dopo  la scadenza di cui al comma 4 dell'art. 10-sexies, fino
alla  loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze
studentesche negli organi universitari;
    b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.
   4.   Il   consiglio  di  amministrazione  si  intende  validamente
costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
   5.  Il  consiglio  di amministrazione si riunisce con il consiglio
regionale degli studenti almeno due volte all'anno per la definizione
del  piano  annuale  degli  interventi  e per il consuntivo del piano
dell'anno precedente.
   6.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Azienda definisce gli
obiettivi  ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le
direttive   generali  per  l'azione  amministrativa  e  la  gestione,
verifica  la  rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite.
   7.  Qualora  il  consiglio  di  amministrazione  nell'assumere  le
proprie  determinazioni  non  ritenga  di  accogliere  il  parere del
consiglio  regionale  degli  studenti,  ne da' atto fornendo espressa
motivazione  e  riferendo  in  una  successiva riunione del consiglio
regionale degli studenti.».