Art. 4. Inserimento dell'art. 10-ter nella legge regionale n. 32/2002 1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente: «Art. 10-ter (Collegio dei revisori). - 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili). 2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. 3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale. 4. Il collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'Azienda ai fini del controllo di legittimita' contabile e amministrativa.».