Art. 4.
    Inserimento dell'art. 10-ter nella legge regionale n. 32/2002

   1.  Dopo  l'art.  10-bis  della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
introdotto il seguente:
   «Art.  10-ter  (Collegio  dei  revisori).  -  1.  Il  collegio dei
revisori e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni
di  presidente,  nominati  dal  Consiglio  regionale,  scelti tra gli
iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili,  di cui al decreto
legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88  (Attuazione  della direttiva
84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle persone incaricate del
controllo di legge di documenti contabili).
   2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la
presenza di due componenti.
   3.  La  durata  in  carica  del collegio dei revisori coincide con
quella della legislatura regionale.
   4.  Il  collegio  dei  revisori  esamina  tutti gli atti approvati
dall'Azienda  ai  fini  del  controllo  di  legittimita'  contabile e
amministrativa.».