Art. 5.
  Inserimento dell'art. 10-quater nella legge regionale n. 32/2002

   1.  Dopo  l'art.  10-ter  della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
introdotto il seguente:
   «Art.  10-quater  (Poteri  di vigilanza). - 1. La Giunta regionale
esercita   la  vigilanza  sull'amministrazione  dell'Azienda  e  puo'
disporre  ispezioni mediante la nomina di uno o piu' ispettori scelti
tra  il  personale  regionale  dirigente  al  fine  di  verificare il
regolare funzionamento dell'Azienda.
   2.  I  poteri  sostitutivi  regionali  nei  confronti degli organi
dell'Azienda  sono  esercitati  ai  sensi  della  normativa regionale
vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.».