Art. 5. Inserimento dell'art. 10-quater nella legge regionale n. 32/2002 1. Dopo l'art. 10-ter della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente: «Art. 10-quater (Poteri di vigilanza). - 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda e puo' disporre ispezioni mediante la nomina di uno o piu' ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell'Azienda. 2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.».