Art. 6.
 Inserimento dell'art. 10-quinquies nella legge regionale n. 32/2002

   1.  Dopo  l'art.  10-quater  della  legge  regionale n. 32/2002 e'
introdotto il seguente:
   «Art.  10-quinquies (Istituzione della Conferenza regionale per il
diritto  allo  studio  universitario).  - 1. Al fine di realizzare il
coordinamento  degli  interventi  della Regione con quelli degli enti
locali  e  delle Universita' e' istituita la Conferenza regionale per
il   diritto   allo   studio  universitario,  di  seguito  denominata
Conferenza.
   2.  La  Conferenza  e'  nominata  con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed e' costituita dai seguenti membri:
    a)  il  Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con
funzioni di presidente;
    b)  il  presidente  dell'azienda  regionale  per  il diritto allo
studio universitario;
    c)   un   rappresentante  nominato  da  ciascuna  delle  seguenti
istituzioni:  Universita'  degli  studi di Firenze, Universita' degli
studi  di  Pisa,  Universita'  degli  studi  di Siena, Scuola normale
superiore  di  Pisa,  Scuola  superiore  di  studi  universitari e di
perfezionamento  Sant'Anna  di  Pisa,  Universita'  per  stranieri di
Siena,  Istituto  italiano  di  scienze  umane,  Institution  Markets
Technologies  di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia
di Belle Arti di Carrara;
    d)  un  rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di
alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana
e dall'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze;
    e)  i presidenti dei consigli territoriali degli studenti, di cui
all'art. 10-sexies;
    f)  i  sindaci  dei  comuni  di  Firenze,  Pisa  e  Siena, o loro
delegati.
   3.   Qualora   gli  argomenti  all'ordine  del  giorno  riguardino
questioni  relative  alle  sedi  decentrate  delle  Universita', sono
invitati  a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati,
dei comuni sedi di decentramento universitario.
   4. La Conferenza esprime pareri:
    a)  sugli  atti di programmazione regionale in materia di diritto
allo studio universitario;
    b) sul piano degli investimenti;
    c)  sulle  proposte  di sviluppo universitario in Toscana per gli
aspetti,   anche  programmatici,  inerenti  il  diritto  allo  studio
universitario;
    d)  sul piano annuale delle attivita' e sul bilancio di esercizio
dell'Azienda.
   5.  La  Conferenza  si riunisce almeno due volte l'anno: le sedute
della  Conferenza  sono  valide  con  la  presenza  della maggioranza
assoluta dei componenti.».