Art. 7.
  Inserimento dell'art. 10-sexies nella legge regionale n. 32/2002

   1.  Dopo  l'art.  10-quinquies della legge regionale n. 32/2002 e'
introdotto il seguente:
   «Art.  10-sexies  (Consiglio  territoriale  degli  studenti per il
controllo  della  qualita').  -  1.  Al  fine  della  verifica  e del
controllo  sulla  qualita' e sulla regolare e corretta erogazione dei
servizi  sul  territorio  e'  istituito  per ogni ambito territoriale
delle Universita' di Firenze, Pisa e Siena, un consiglio territoriale
degli studenti per il controllo della qualita'.
   2.  Ciascun  consiglio  territoriale e' composto da sette studenti
eletti  dagli  iscritti  presso  ciascuna  Universita'  e  presso gli
istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
   3.  Il  consiglio  territoriale  degli  studenti svolge i seguenti
compiti:
    a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda
nel proprio ambito territoriale;
    b)  verificare  l'organizzazione,  la  qualita' e la gestione dei
servizi  erogati  nell'area  territoriale  dall'Azienda attraverso il
controllo degli standard di qualita' definiti nella carta dei servizi
nel rispetto dei criteri di qualita', efficienza ed economicita';
    c)  verificare  la  rispondenza agli standard stabiliti a livello
regionale e aziendale;
    d)  proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi
sul territorio e di migliorarne la qualita'.
   4.  I  membri  del  consiglio  durano in carica due anni, decadono
qualora  venga  meno il requisito dell'appartenenza all'Universita' e
possono essere rinnovati una sola volta.
   5. L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui
all'art.  10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del
consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento
per  l'adozione  delle  misure  organizzative  di  funzionamento  dei
servizi.
   6.  I  membri  del  consiglio  territoriale  degli  studenti hanno
diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.
   7.  Il  funzionamento  del  consiglio  e' disciplinato da apposito
regolamento  adottato  dallo  stesso.  Il consiglio elegge al proprio
interno il presidente.».