Art. 7. Inserimento dell'art. 10-sexies nella legge regionale n. 32/2002 1. Dopo l'art. 10-quinquies della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente: «Art. 10-sexies (Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualita'). - 1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualita' e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio e' istituito per ogni ambito territoriale delle Universita' di Firenze, Pisa e Siena, un consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualita'. 2. Ciascun consiglio territoriale e' composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Universita' e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. 3. Il consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti: a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda nel proprio ambito territoriale; b) verificare l'organizzazione, la qualita' e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dall'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualita' definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualita', efficienza ed economicita'; c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale; d) proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualita'. 4. I membri del consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Universita' e possono essere rinnovati una sola volta. 5. L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui all'art. 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l'adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi. 6. I membri del consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi. 7. Il funzionamento del consiglio e' disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il consiglio elegge al proprio interno il presidente.».