Art. 8.
  Inserimento dell'art. 10-septies nella legge regionale n. 32/2002

   1.  Dopo  l'art.  10-sexies  della  legge  regionale n. 32/2002 e'
introdotto il seguente:
   «Art.  10-septies  (Consiglio  regionale  degli studenti). - 1. Al
fine  di  garantire  il  coinvolgimento  e l'effettiva partecipazione
degli   studenti  alla  realizzazione  del  sistema  integrato  degli
interventi  e dei servizi di cui alla presente legge, e' istituito il
consiglio  regionale  degli  studenti, composto dagli studenti membri
dei consigli territoriali, di cui all'art. 10-sexies.
   2.   Il   consiglio  regionale  degli  studenti  e'  nominato  dal
Presidente della Giunta regionale.
   3.  Il  presidente  del  consiglio  regionale  degli  studenti  e'
individuato   dal   consiglio  fra  i  tre  presidenti  dei  consigli
territoriali,  di  cui  all'art.  10-sexies,  garantendo l'alternanza
annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.
   4.  Il  presidente  del consiglio regionale degli studenti dura in
carica un anno.
   5. Il consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:
    a)  esprime  pareri  e  formula  proposte  in  merito al piano di
indirizzo generale integrato, di cui all'art. 31;
    b)  esprime  pareri  e  formula  proposte sul piano annuale degli
interventi,  sul  bilancio  preventivo e di esercizio, sui criteri di
erogazione   dei   servizi   in   materia   di  diritto  allo  studio
universitario;
    c)  acquisisce  dall'Azienda  regionale dati e informazioni utili
per  la  formulazione  di  valutazioni  e proposte migliorative della
qualita' dei servizi offerti;
    d)  indica  i  rappresentanti  degli  studenti  nelle Commissioni
istituite dall'Azienda.
   6.  I  membri  del  consiglio  regionale  degli studenti durano in
carica   due   anni,   decadono   qualora  venga  meno  il  requisito
dell'appartenenza all'Universita' e possono essere rinnovati una sola
volta.
   7.  Il  funzionamento  del  consiglio  e' disciplinato da apposito
regolamento interno adottato dallo stesso.».