Art. 8. Inserimento dell'art. 10-septies nella legge regionale n. 32/2002 1. Dopo l'art. 10-sexies della legge regionale n. 32/2002 e' introdotto il seguente: «Art. 10-septies (Consiglio regionale degli studenti). - 1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, e' istituito il consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei consigli territoriali, di cui all'art. 10-sexies. 2. Il consiglio regionale degli studenti e' nominato dal Presidente della Giunta regionale. 3. Il presidente del consiglio regionale degli studenti e' individuato dal consiglio fra i tre presidenti dei consigli territoriali, di cui all'art. 10-sexies, garantendo l'alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza. 4. Il presidente del consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno. 5. Il consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti: a) esprime pareri e formula proposte in merito al piano di indirizzo generale integrato, di cui all'art. 31; b) esprime pareri e formula proposte sul piano annuale degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio, sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario; c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualita' dei servizi offerti; d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall'Azienda. 6. I membri del consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Universita' e possono essere rinnovati una sola volta. 7. Il funzionamento del consiglio e' disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.».