Art. 9.
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2002

   1.  La  rubrica  dell'art.  11 della legge regionale n. 32/2002 e'
sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al personale».
   2.  Il  comma  1  dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «1.  Al  personale  dell'Azienda  di cui all'art. 10 si applica il
contratto  collettivo  di  lavoro  del  comparto  regioni - autonomie
locali».
   3.  Il  comma  3  dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «3.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 7 della legge regionale 3
maggio  2007,  n.  27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il
personale.  Modifiche  alla  legge  5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento
della  dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche
alla   legge   regionale   17  marzo  2000,  n.  26  (Riordino  della
legislazione  regionale  in  materia di organizzazione e personale)")
trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda regionale e del
relativo personale.».
   4.  Il  comma  4  dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «4.  Le  modifiche  della  dotazione  organica  dell'azienda  sono
approvate   dalla   Giunta  regionale  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione della stessa.».
   5.  Dopo  il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002
e' inserito il seguente:
   «4-bis.  Le  disposizioni  regionali  in  materia  di  risoluzione
consensuale  del  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti del ruolo unico
regionale   si   applicano   al   personale   dirigenziale  di  ruolo
dell'Azienda.».