Art. 9. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni relative al personale». 2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale dell'Azienda di cui all'art. 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto regioni - autonomie locali». 3. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)") trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda regionale e del relativo personale.». 4. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «4. Le modifiche della dotazione organica dell'azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2002 e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell'Azienda.».