Art. 3. Integrazione dell'art. 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e' aggiunto, infine, il seguente: «2-bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti . da attivita' agricola e' assimilabile, ai fini dell'utilizzo agronomico, all'effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale».