Art. 3.
Integrazione  dell'art. 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007,
                               n. 10/R

   1.  Dopo  il  comma  2  dell'art.  29 del regolamento regionale 29
ottobre 2007, n. 10/R, e' aggiunto, infine, il seguente:
   «2-bis.  Il  materiale  derivante  dal  trattamento  di digestione
anaerobica  di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti
.  da  attivita'  agricola  e'  assimilabile,  ai  fini dell'utilizzo
agronomico,   all'effluente   zootecnico  disciplinato  dal  presente
regolamento  alle  condizioni  e  secondo  le  modalita' definite con
deliberazione della Giunta regionale».